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Leggi relative al diritto al lavoro dei disabili
Obiettivo della legge 68/1999 è quello di <<promuovere una sensibilizzazione all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato>>. Diventa pertanto fondamentale valorizzare le abilità dell’individuo, pensandolo come una risorsa attiva all’interno di un grande contesto lavorativo, che favorisca la produttività e il profitto dell’impresa, pubblica o privata.
Beneficiari della legge 68/1999:
- le persone che abbiano compiuto i 15 anni d'età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con un grado di invalidità superiore del 45%
- gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio
- le persone non vedenti o sordo-mute
Soggetti tutelati in via transitoria (disciplina terminata il 31 dicembre 2003):
- gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro o di servizio
- i coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro
- i profughi italiani rimpatriati
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- disabili extracomunitari.
L'accertamento della disabilità è di competenza delle commissioni mediche istituite presso le Asl, le quali definiscono le capacità dei soggetti disabili per l'inserimento lavorativo, verificano la permanenza dello stato invalidante e danno suggerimenti circa le forme di sostegno. Per gli invalidi del lavoro gli accertamenti sono svolti dall'Inail. Per gli invalidi di guerra e di servizio si applicano le norme relative alle pensioni di guerra.
Leggi il testo integrale della legge n. 68/1999
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