L’art. 39 della legge 448/2001 ha previsto la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a favore dei lavoratori affetti da Talassemia Major (morbo di Cooley) e Drepanocitosi (anemia falciforme) che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e compiuto 35 anni di età.
L’Inps con recente comunicazione del 9 giugno 2004 n.18185, detta le regole dell’estensione dell’indennità prevista dall’art. 39, comma 1, anche ai pazienti affetti da Talassodrepanocitosi e Talassemia Intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea. Tale estensione si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2004 (art. 3, comma 131, legge 350/2003 – finanziaria 2004).
L’ articolo 39 della legge 449/2001 ha previsto la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti ecc.) in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme), che abbiano già compiuto 35 anni di età e raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 10 anni.
Dal 1° gennaio 2004 la legge 350/2003, ha esteso i benefici previsti dalla legge 448/2001 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
L’indennità è concessa ed erogata dall’Inps anche se i contributi sono stati versati presso altri Enti previdenziali.
La prestazione, in quanto trattamento assistenziale, è esente da IRPEF.
L’attribuzione di tale importo è condizionato soltanto dalla verifica dei requisiti sanitari e dei contributivi, nessun controllo è previsto per la situazione reddituale e la titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali. Le patologie, pertanto, devono essere accertate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL) con espressa dicitura della malattia e l’indicazione della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea, seguita dal richiedente.
NORME DI RIFRIMENTO PER I LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI PORTATORI DI TALASSODREPANOCITODI E TALASSEMIA INTERMEDIA:
– Legge 28 dicembre 2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002”)
– Legge 28 dicembre 2001, n. 449: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004”
– Legge 24 dicembre 2003 n. 350: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004”)
– Circolare n. 154 del 1/10/2002: “Indennità prevista dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi. Istruzioni contabili: Variazione al piano dei conti”
– Messaggio 18185 del 2004: “Estensione della Indennità di cui all’art. 39, comma 1 della legge 28.12.2001 n. 448 anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.